Espositori alimentari, imballaggi e PPWR

Gentile avvocato Dongo,

il nostro gruppo della grande distribuzione organizzata si accinge a rivedere alcuni espositori in cartone di prodotti alimentari, recanti il proprio marchio, da esporre nei punti vendita. Vorremmo capire se è sufficiente riportare su di essi i riferimenti del produttore affinché sia lo stesso ad assolvere agli obblighi stabiliti dal PPWR.

Molte grazie, [lettera firmata]


Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo

Il regolamento (UE) 2025/40 (1) (Packaging and Packaging Waste Regulation, PPWR) abroga e sostituisce la direttiva 94/62/CE (2) (Packaging and Packaging Waste Directive, PPWD) a decorrere dalla sua data di applicazione generale, stabilita il 12 agosto 2026. Per supportare l’applicazione del nuovo regolamento, la Commissione europea ha pubblicato apposite linee guida (3) e ‘frequently asked questions‘ (FAQ) (4) che peraltro non risolvono, a tutt’oggi, alcuni dubbi interpretativi.

Definizioni di ‘imballaggi’

Il PPWR definisce un imballaggio, per quanto qui rileva, (5) come:

  • ‘articolo, indipendentemente dal materiale di cui è composto, destinato a essere utilizzato da un operatore economico per contenere, proteggere prodotti, consentirne la manipolazione, la consegna o la presentazione a un altro operatore economico o a un utilizzatore finale e che può essere differenziato per formato di imballaggio in base alla funzione cui è adibito, al materiale di cui è composto e alla sua progettazione, compresi:
  • articolo necessario per contenere, sostenere o conservare il prodotto per tutto il suo ciclo di vita senza esserne una parte integrante e destinato ad essere utilizzato, consumato o smaltito insieme al prodotto stesso;
  • componente ed elemento accessorio di un articolo di cui alla lettera a), in esso integrato;
  • elemento accessorio di un articolo di cui alla lettera a) appeso direttamente al prodotto o ad esso congiunto che svolge una funzione di imballaggio senza essere una parte integrante del prodotto e destinato ad essere utilizzato, consumato o smaltito insieme ad esso;
  • articolo progettato per essere riempito nel punto di vendita e a ciò destinato al fine di distribuire il prodotto, altrimenti noto come «imballaggio di servizio»‘.

Le linee guida della Commissione precisano che la classificazione di un articolo debba sempre venire fondata sulla definizione generale di cui all’articolo 3.1.1, mentre l’elenco esemplificativo contenuto in allegato I al regolamento ha valore meramente indicativo, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia formatasi sulla PPWD.

Il regolamento non ha ripreso alcune definizioni già contenute nella PPWD – quali ‘imballaggio primario‘, ‘imballaggio secondario‘ e ‘imballaggio terziario‘ – riferendo invece alle seguenti categorie: (6)

  • imballaggio per la vendita: l’imballaggio concepito in modo che prodotti e imballaggio costituiscano un’unità di vendita per l’utilizzatore finale nel punto di vendita;
  • imballaggio multiplo: l’imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che tale raggruppamento di unità di vendita sia venduto così all’utilizzatore finale o che l’imballaggio serva a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita o a creare un’unità di stoccaggio o di distribuzione, e che possa venire rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
  • imballaggio per il trasporto: l’imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di una o più unità di vendita o di un raggruppamento di unità di vendita, per evitare danni al prodotto a seguito della manipolazione e del trasporto, ma escludendo i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei.

Gli espositori si qualificano pertanto come imballaggi multipli, ai sensi del PPWR, poiché raggruppano più unità di vendita con funzione di presentazione e rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Ove l’espositore poggi su un pallet, quest’ultimo va invece qualificato come imballaggio per il trasporto, con obblighi distinti.

Definizione di ‘fabbricante’

Il ‘fabbricante‘ è l’operatore economico definito come ‘la persona fisica o giuridica che fabbrica imballaggi o prodotti imballati’. Tuttavia,

  • qualora una persona fisica o giuridica faccia progettare o fabbricare imballaggi o prodotti imballati con il proprio nome o marchio commerciale,
  • indipendentemente dal fatto che sugli imballaggi o sui prodotti imballati sia visibile qualsiasi altro marchio commerciale,
  • per «fabbricante» si intende tale persona fisica o giuridica’. Al di fuori del solo caso in cui il committente sia una microimpresa (7) e il suo fornitore abbia sede nello stesso Stato membro. (8)

Occorre pertanto prendere in considerazione due elementi:

  • il ruolo dell’operatore nella progettazione e/o fabbricazione dell’imballaggio; e soprattutto
  • la titolarità del nome e/o del marchio commerciale esposto sull’imballaggio.

Le linee guida CE chiariscono che, quando l’imballaggio rechi un nome o marchio, si presume che il rispettivo titolare sia il ‘fabbricante’, in quanto esso dispone del potere decisivo nel rapporto contrattuale con i fornitori ed è perciò in grado di determinare anche le caratteristiche dell’imballaggio. 

La definizione di fabbricante fornita dal PPWR – si noti bene – implica l’esistenza di un solo fabbricante in una catena di approvvigionamento, sia esso il produttore materiale degli imballaggi ovvero il titolare del nome o marchio che vi compare, a seconda dei casi.

Le stesse linee guida indicano che, per gli imballaggi per la vendita e gli imballaggi multipli, il fabbricante è ‘di norma‘ l’operatore che applica le fasi finali di lavorazione e riempie l’imballaggio con il proprio prodotto. Tale presunzione opera tuttavia in via residuale e cede al criterio del marchio: 

  • nel caso di espositori a marchio del distributore, riempiti dall’industria alimentare o da un co-packer, prevale la titolarità del marchio esposto, ‘indipendentemente dal fatto che sull’imballaggio sia visibile qualsiasi altro marchio commerciale‘. 

Tale punto rimane peraltro oggetto di confronto: le associazioni europee del commercio al dettaglio e dell’ospitalità (Independent Retail Europe, Euro Coop, HOTREC) hanno chiesto alla Commissione ulteriori chiarimenti, osservando come i distributori di norma non dettino le specifiche tecniche degli imballaggi al di là degli elementi grafici.

Nel diverso caso di un imballaggio privo di un nome o un marchio commerciale, il ruolo di ‘fabbricante’ può venire attribuito al fornitore (ossia la persona che fabbrica effettivamente l’imballaggio) ovvero al soggetto che immette i prodotti imballati sul mercato. Il criterio decisivo risiede nell’individuare il soggetto che effettua l’ordine e decide in merito alle specifiche di progettazione dell’imballaggio.

Definizioni di ‘fornitore’ e di ‘produttore’

Il ‘fornitore‘ è la persona fisica o giuridica che fornisce imballaggi o materiali di imballaggio a un fabbricante. (9) Esso è tenuto a trasmettere al fabbricante tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità degli imballaggi e dei materiali. (10)

Il ‘produttore‘ è invece definito come: (11)

  • il fabbricante, l’importatore o il distributore al quale, indipendentemente dalla tecnica di vendita utilizzata e anche mediante contratti a distanza, si applica quanto segue:
  • il fabbricante, l’importatore o il distributore è stabilito in uno Stato Membro e mette a disposizione per la prima volta dal territorio di detto Stato membro e su quello stesso territorio imballaggi per il trasporto, imballaggi di servizio o imballaggi per produzione primaria, sia come imballaggi monouso che come imballaggi riutilizzabili; oppure
  • il fabbricante, l’importatore o il distributore è stabilito in uno Stato Membro e mette a disposizione per la prima volta dal territorio di detto Stato membro e su quello stesso territorio prodotti imballati in imballaggi diversi da quelli di cui alla lettera a); oppure
  • il fabbricante, l’importatore o il distributore è stabilito in uno Stato membro o in un Paese terzo e mette a disposizione per la prima volta all’interno del territorio di un altro Stato membro, direttamente ai consumatori, imballaggi per il trasporto, imballaggi di servizio o imballaggi per produzione primaria, sia come imballaggi monouso che come imballaggi riutilizzabili, o prodotti imballati in imballaggi diversi; oppure
  • il fabbricante, l’importatore o il distributore è stabilito in uno Stato membro e mette a disposizione per la prima volta all’interno del territorio di un altro Stato membro imballaggi, direttamente agli utilizzatori dei prodotti imballati diversi da quelli di cui alla lettera c); oppure
  • il fabbricante, l’importatore o il distributore è stabilito in uno Stato membro e disimballa i prodotti imballati senza essere l’utilizzatore finale, a meno che un’altra persona non sia il produttore come definito alle lettere a), b), c) o d)’.

Il produttore, si ricorda, è responsabile del pagamento dei costi di raccolta e recupero dei rifiuti di imballaggio nel rispettivo Stato membro. (12) Le linee guida precisano che, per gli imballaggi per la vendita e gli imballaggi multipli, il produttore va individuato con riferimento all’imballaggio riempito: è l’operatore che mette a disposizione per la prima volta il prodotto imballato nello Stato membro ove l’imballaggio è destinato a divenire rifiuto. Per gli espositori, tale Stato membro coincide di regola con quello dei punti vendita. Qualora i contributi EPR siano stati versati in uno Stato membro e l’imballaggio venga poi messo a disposizione per la prima volta in un altro, i contributi devono venire rimborsati.

Identificazione del fabbricante sull’imballaggio

I fabbricanti devono indicare sull’imballaggio – ovvero su un codice QR o altro supporto dati, o ancora in un documento di accompagnamento, ove l’apposizione diretta non sia possibile – il proprio nome o ragione sociale, la denominazione commerciale o il marchio registrato, nonché l’indirizzo postale e, ove disponibili, i mezzi elettronici di contatto. (13) 

L’imballaggio deve inoltre recare un elemento di identificazione (tipo, lotto o numero di serie). (14) Tali riferimenti devono dunque essere quelli del fabbricante ai sensi del PPWR – nel caso di specie, il distributore titolare del marchio – e non quelli del produttore materiale dell’espositore.

Conclusioni

Gli espositori in cartone si qualificano come imballaggi multipli. Nel caso in cui essi riportino un nome o un marchio commerciale, il rispettivo titolare – che nel caso oggetto del quesito è il distributore – viene identificato come fabbricante e ha la responsabilità di garantire la conformità dei relativi imballaggi alle prescrizioni del PPWR, con particolare riguardo a sostenibilità ed etichettatura, (15) mediante valutazione di conformità, documentazione tecnica e dichiarazione UE di conformità. (16) 

Di conseguenza, il ‘fabbricante’ non è necessariamente la persona fisica o giuridica che fabbrica l’imballaggio, bensì – in presenza di un marchio – il suo titolare, ovvero – in assenza di marchio – il soggetto che ordina e decide in merito alle specifiche di progettazione dell’imballaggio.

Il distributore assume altresì, di regola, il ruolo e la responsabilità estesa del ‘produttore‘ degli espositori medesimi, quali imballaggi multipli messi a disposizione per la prima volta – una volta riempiti – nello Stato membro ove essi divengono rifiuti, presso i punti vendita. Nelle forniture transfrontaliere rileva invece la prima messa a disposizione nello Stato membro di destinazione, con il meccanismo di rimborso dei contributi sopra richiamato.

Non è dunque sufficiente, né corretto, riportare sugli espositori i soli riferimenti del produttore materiale: ai sensi dell’articolo 15.6 del PPWR devono infatti comparire i riferimenti del fabbricante. Vale a dire, nel caso oggetto del quesito, del distributore titolare del marchio. L’indirizzo del fornitore dell’imballaggio non deve venire indicato, al di fuori dei remoti casi in cui esso possa venire qualificato come ‘fabbricante’ (es. espositori ‘no logo‘, ovvero committente microimpresa con fornitore nello stesso Stato membro).

Si segnala infine che agli imballaggi multipli si applicheranno, dall’1 gennaio 2030, anche il rapporto massimo di spazio vuoto del 50%, a carico degli operatori che li riempiono, (17) e l’etichettatura armonizzata per la cernita dei rifiuti, (18) dalla quale sono invece esclusi gli imballaggi per il trasporto.

Cordialmente

Dario Dongo

Credit cover OmegaDigitale.com

Riferimenti

(1) Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE. http://data.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj 

(2) Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Testo consolidato: 04/07/2018. http://data.europa.eu/eli/dir/1994/62/2018-07-04 

(3) Comunicazione della Commissione C/2026/3084, Documento di orientamento per il regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU C del 10.6.2026). Versione originale inglese approvata con comunicazione C(2026) 2151 final del 30.3.2026

(4) Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) – Frequently Asked Questions, Edition 1. Direzione generale dell’Ambiente, Commissione europea, 30 marzo 2026. https://environment.ec.europa.eu/publications/faq-packaging-and-packaging-waste-regulation-ppwr_en 

(5) V. art. 3, par. 1, punto 1, lettere a), b), c) e d) del reg. (UE) 2025/40. Il medesimo punto 1 contempla, alle lettere e), f) e g), ulteriori fattispecie qui non rilevanti (articoli monouso riempiti nel punto vendita, unità monodose per bevande)

(6) V. art. 3, par. 1, punti 5, 6 e 7 del reg. (UE) 2025/40

(7) Ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE, è microimpresa quella che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro

(8) V. art. 3, par. 1, punto 13 del reg. (UE) 2025/40

(9) V. art. 3, par. 1, punto 16 del reg. (UE) 2025/40

(10) V. art. 16, par. 1 del reg. (UE) 2025/40

(11) V. art. 3, par. 1, punto 15 del reg. (UE) 2025/40. Il ‘distributore’ è a sua volta definito come la persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette un imballaggio a disposizione sul mercato (art. 3, par. 1, punto 18)

(12) V. art. 45, par. 1 del reg. (UE) 2025/40

(13) V. art. 15, par. 6 del reg. (UE) 2025/40

(14) V. art. 15, par. 5 del reg. (UE) 2025/40

(15) V. art. 15, par. 1 e artt. 5-12 del reg. (UE) 2025/40

(16) V. artt. 38 e 39 e Allegato VII del reg. (UE) 2025/40

(17) V. art. 24, par. 1 del reg. (UE) 2025/40

(18) V. art. 12, par. 1 del reg. (UE) 2025/40

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