Egregio avvocato Dongo,
Le chiedo alcuni chiarimenti sulla recentissima circolare del Ministero dell’Agricoltura che vieta di denominare come olio extra vergine d’oliva i prodotti realizzati a partire da miscele tra oli extravergini e vergini. È possibile che l’Italia introduca norme supplementari rispetto alle regole stabilite dall’Unione Europea e dal COI (Consiglio Oleicolo Internazionale)?
Molte grazie, [lettera firmata]
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo
Il Ministero italiano dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) ha adottato, in data 16 luglio 2026, la circolare n. 0347821 recante ‘disposizioni sulla miscelazione dell’«olio extra vergine di oliva» con l’«olio di oliva vergine»‘. Il documento indica che la miscela di olio extra vergine e olio vergine di oliva non può più venire classificata ed etichettata come ‘olio extra vergine di oliva‘, ma deve ricadere nella categoria inferiore dell”olio di oliva vergine‘ (MASAF, 2026).
La circolare richiama espressamente la Relazione Speciale 01/2026 della Corte dei Conti Europea (European Court of Auditors, ECA) sui sistemi di controllo dell’olio d’oliva nell’UE, già esaminata su queste pagine (Dongo, 2026a). Essa merita attenzione per il suo impatto immediato sugli operatori della filiera olearia, se pure lo strumento giuridico adottato risulti problematico dal punto di vista costituzionale e di compatibilità con il diritto europeo.
Regole UE e stimoli della Corte dei Conti Europea
La normativa europea di riferimento – regolamento (UE) n. 1308/2013, Allegato VII, parte VIII, nonché i regolamenti (UE) 2022/2104 e 2022/2105 sulle norme di commercializzazione e sui controlli di conformità degli oli d’oliva (Dongo, 2022a,b) – non prevede alcun divieto espresso di miscelare oli di categorie diverse.
Il regolamento delegato (UE) 2022/2104 — oltre a definire i requisiti chimico-fisici e organolettici di ciascuna categoria di olio (Dongo et al., 2024) — prescrive invero che le rispettive denominazioni legali vengano accompagnate, in etichetta, da apposite diciture:
- l”olio extra vergine di oliva’ è qualificato come ‘olio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici‘, mentre
- l”olio di oliva vergine‘ è semplicemente ‘olio di oliva ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici‘ (articolo 6.2).
Il prodotto della miscelazione di oli extra vergini e vergini può dunque venire commercializzato come ‘olio extra vergine di oliva‘, a condizione di rispettare i parametri chimico-fisici e organolettici della categoria superiore. Tale approccio ha tra l’altro ricevuto conferma, in Italia, da una sentenza del Tribunale ordinario di Perugia (2023).
La Relazione Speciale 01/2026 della Corte dei Conti Europea ha nondimeno rilevato interpretazioni divergenti, nei diversi Stati membri, in merito alle facoltà di miscelare oli extra vergini con oli vergini e commercializzare tali miscele come olio extra vergine (European Court of Auditors, 2026, punto 26 e box 3; Dongo, 2026a).
La circolare del Ministero dell’Agricoltura
La circolare ministeriale dichiara che — ‘nelle more di eventuali chiarimenti da parte della Commissione europea‘ — la classificazione e commercializzazione della miscela come ‘olio extra vergine di oliva‘ debba considerarsi fuorviante per il consumatore e contrasti con le pratiche leali di informazione prescritte all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1169/2011, la pietra angolare del Food Information Regulation (MASAF, 2026).
I capi dei tre dipartimenti interessati — Politica Agricola Comune e Sviluppo Rurale, Sovranità alimentare e Ippica, ICQRF — affermano pertanto che la ‘verginità extra’ non possa tollerare la convivenza con la ‘verginità semplice’. A prescindere, si noti bene, dall’esatta conformità del prodotto imbottigliato ai rigorosi requisiti stabiliti in UE per l’olio extravergine d’oliva.
Da questa interpretazione discendono tre regole operative:
- a partire dalla pubblicazione della circolare in Gazzetta Ufficiale, l’olio ottenuto dalla miscelazione di extra vergine e vergine ‘dovrà in ogni caso essere classificato quale «olio vergine di oliva»‘;
- l’olio già confezionato e dichiarato extra vergine prima di tale data potrà venire commercializzato fino a esaurimento delle scorte;
- l’olio sfuso dovrà venire riclassificato come olio di oliva vergine entro 30 giorni e, in ogni caso, prima della prima operazione di movimentazione o lavorazione (MASAF, 2026).
La circolare ammonisce infine gli operatori: l’inosservanza delle prescrizioni – fatti salvi eventuali profili di responsabilità penale [con particolare riguardo al nuovo reato di frode alimentare introdotto dalla legge 75/2026, aggiunge chi scrive (Dongo, 2026b)] – configurerebbe una violazione dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1169/2011, ora soggetta a sanzione amministrativa fino al 3% del fatturato annuo dell’impresa entro un limite di 100.000 euro (d.lgs. 231/2017 come aggiornato dalla legge 75/2026. Dongo, 2026c).
Rimangono fermi, ovviamente:
- l’obbligo di corretta tenuta del registro telematico dell’olio (DM 10 novembre 2010 e DM 23 dicembre 2013);
- la possibilità di realizzare miscele composte esclusivamente da oli extra vergini, anche di diverse origini, cultivar e annate, nel rispetto degli obblighi di indicazione dell’origine (‘miscela di oli di oliva originari dell’Unione europea’, etc.).
Il blend di oli extra vergine e vergine d’oliva, le prassi industriali
Nelle prassi industriali il blend non viene mai eseguito con oli declassati in vergini per difetti organolettici, poiché tali difetti sono raramente isolati e tenderebbero a persistere nel prodotto finito, il quale perciò non risulterebbe conforme alle analisi di panel test.
Il blend viene piuttosto eseguito con oli — anche italiani — classificati come vergini a causa di un livello di acidità anche appena superiore rispetto al rigoroso limite stabilito per l’extra vergine. In tali casi la miscelazione con EVOO dotati di un’acidità più bassa consente di ottenere un extra vergine del tutto conforme ai requisiti di qualità superiore.
Questioni giuridiche
Lo strumento adottato dal MASAF solleva gravi perplessità sui piani della gerarchia delle fonti e della legittimità costituzionale:
- la circolare amministrativa, secondo pacifica dottrina e giurisprudenza, è un atto interno della pubblica amministrazione. Essa serve a impartire istruzioni, direttive e criteri interpretativi uniformi agli uffici che ricadono sotto l’autorità gerarchica del ministero che la emana. Questo tipo di atto non può tuttavia imporre obblighi o divieti ai privati, pena la violazione del principio di legalità e della riserva di legge sancita all’articolo 23 della Costituzione italiana (‘nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge‘);
- tale circolare, oltre a essere priva di efficacia giuridica erga omnes, non è neppure stata notificata alla Commissione Europea come invece doveroso per tutte le norme tecniche nazionali che incidano sulla produzione e commercializzazione delle merci. Ed è perciò inapplicabile anche sotto tale profilo, sulla base della TRIS (Technical Regulation Information System) Directive (EU) 2015/1535 e di consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea;
- gli operatori che operano nel rispetto dei regolamenti UE potranno quindi impugnare gli eventuali provvedimenti sanzionatori che derivino da tale circolare, eccependo la sua inidoneità a fondare un divieto e la sua incostituzionalità per palese contrasto con il diritto UE . A maggior ragione in quanto le norme di commercializzazione degli oli d’oliva sono oggetto di armonizzazione esaustiva.
Conclusioni provvisorie
L’Italia è a tutt’oggi il secondo esportatore di oli di oliva, dopo la Spagna, con una quota del 20% sul mercato globale che dipende dalla sua riconosciuta competenza nel ‘master blend’ di oli in larga misura importati da diversi Paesi anche extra-UE, Tunisia in primis. La filiera olivicola italiana ha infatti perso molto terreno, nel corso degli ultimi decenni, a causa di politiche agricole inadeguate a sostenere la sua competitività a livello internazionale. Le circa 50 Indicazioni Geografiche riconosciute all’Italia in questo settore, d’altra parte, esprimono appena il 6,5% della produzione di olio extravergine d’oliva ‘100% Made in Italy’ (Dongo, 2026d).
In tale contesto la circolare in esame — oltre a risultare inapplicabile, incostituzionale e contraria al diritto UE, per le ragioni indicate nel precedente paragrafo — introduce limiti alle operazioni delle industrie olearie italiane che non trovano, ad avviso di chi scrive, alcuna ragionevole giustificazione. Laddove i competitor di altri Paesi membri, nel fedele rispetto delle regole UE, potranno continuare a correggere i difetti di alcuni oli vergini d’oliva miscelandoli con oli extra vergini e commercializzando come tali — anche in Italia (!) — i prodotti finali che effettivamente rispondano ai requisiti di qualità superiore.
Vietare la miscelazione delle due categorie di oli è senz’altro un’ottima idea, ad avviso di chi scrive, per migliorare le garanzie sulla superiore qualità dell’olio extra vergine d’oliva. Tale idea deve però venire portata avanti dal legislatore europeo, la cui competenza esclusiva in tale ambito è stata sottovalutata sia nel rapporto dell’ECA, sia nella circolare in esame. La quale così realizza una discriminazione a contrario a danno delle industrie basate in Italia, esponendo il suo governo al rischio di incorrere in una procedura d’infrazione.
Dario Dongo
Bibliografia
Fonti normative, rapporto ECA e giurisprudenza
Commission Delegated Regulation (EU) 2024/1401 of 7 March 2024 amending Delegated Regulation (EU) 2022/2104 supplementing Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council as regards marketing standards for olive oil. http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1401/oj
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/2105 of 29 July 2022 laying down rules on conformity checks of marketing standards for olive oil and methods of analysis of the characteristics of olive oil. Consolidated text: 11/11/2024 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02022R2105-20241111
Commission Delegated Regulation (EU) 2022/2104 of 29 July 2022 supplementing Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council as regards marketing standards for olive oil, and repealing Commission Regulation (EEC) No 2568/91 and Commission Implementing Regulation (EU) No 29/2012. Consolidated text: 10/06/2024 http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2104/2024-06-10
European Court of Auditors. (2026). Control systems for olive oil in the EU: A comprehensive framework, but unevenly applied (Special Report 01/2026). Publications Office of the European Union. https://www.eca.europa.eu/en/publications/sr-2026-01
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Fonti normative e giurisprudenza italiane
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Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. (2026, 16 luglio). Circolare in materia di disposizioni sulla miscelazione dell’«olio extra vergine di oliva» con l’«olio di oliva vergine» (prot. n. 0347821)
Tribunale di Perugia. (2023, 18 ottobre). Sentenza n. 2963. Giurisprudenza Penale. https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2024/01/sentenza-trib-perugia.pdf
Articoli di approfondimento
Dongo, D. (2026, 20 gennaio). Controlli sull’olio d’oliva: l’Italia eccelle in UE. GIFT (Great Italian Food Trade). https://www.greatitalianfoodtrade.it/olio-di-oliva/controlli-olio-oliva-italia-eccellenza-ue-rapporto-ec/
Dongo, D. (2026, 18 maggio). Italia, i nuovi reati alimentari. GIFT (Great Italian Food Trade). https://www.greatitalianfoodtrade.it/notizie/italia-nuovi-reati-alimentari/
Dongo, D. (2026, 1 giugno). Etichettatura alimenti, sanzioni fino a 100.000 euro. GIFT (Great Italian Food Trade). https://www.greatitalianfoodtrade.it/notizie/etichettatura-alimenti-sanzioni-100mila-euro%E2%81%A0/
Dongo, D. (2026, 16 febbraio). Olio d’oliva italiano: produzione, export e sfide. GIFT (Great Italian Food Trade). https://www.greatitalianfoodtrade.it/olio-di-oliva/olio-oliva-italiano-produzione-export-mercato/
Dongo, D., Della Penna, A.A. (2024, 17 maggio). Olio di oliva, nuove caratteristiche di purezza. FT (Food Times). https://www.foodtimes.eu/it/sistemi-alimentari/olio-di-oliva-nuove-caratteristiche-di-purezza/
Dongo, D. (2022, 20 novembre). Commercializzazione degli oli di oliva, reg. UE 2022/2104. FT (Food Times). https://www.foodtimes.eu/it/sistemi-alimentari/commercializzazione-degli-oli-di-oliva-reg-ue-2022-2104/
Dongo, D. (2022, 11 dicembre). Oli d’oliva, i controlli di conformità. Reg. UE 2022/2105. FT (Food Times). https://www.foodtimes.eu/it/sistemi-alimentari/oli-doliva-i-controlli-di-conformita-reg-ue-2022-2105/





