‘Senza zuccheri aggiunti – con edulcoranti’?

Gentile avvocato Dongo,

Le sottopongo il caso di una bevanda con succo di frutta che non contiene zuccheri aggiunti ma edulcoranti. È possibile in questo caso riportare il nutrition claim ‘senza zuccheri aggiunti’?

Molte grazie, [lettera firmata]


Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in Agri-Food Systems

È opportuno premettere che le sole bevande con frutta designate come succhi e nettari sono soggette alla Fruit Juice Directive 2001/112/EC — concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana, recepita in Italia con il decreto legislativo 151/2004 — come modificata dalla Breakfast Directive (EU) 2024/1438, a sua volta attuata in Italia tramite decreto legislativo 207/2025. La normativa di settore integra e in parte deroga alla disciplina generale. Le bevande commercializzate con denominazioni diverse, di tipo descrittivo, sono invece soggette alle sole norme generali di cui al Food Information Regulation (EU) No 1169/11. 

Tutti i prodotti alimentari, bevande incluse, sono inoltre soggetti al Nutrition and Health Claims Regulation (EC) No 1924/06 laddove riportino, nell’informazione commerciale a essi relativa, indicazioni nutrizionali e/o sulla salute. La Breakfast Directive ha peraltro introdotto alcune deroghe, con particolare riguardo a: le condizioni di utilizzo del nutrition claimsucco di frutta a tenore ridotto di zuccheri’ e la facoltà di indicare che ‘i succhi di frutta contengono solo zuccheri naturalmente presenti‘ (Dongo, 2026a); un apposito limite all’utilizzo del nutrition claimsenza zuccheri aggiunti’ nell’informazione commerciale relativa ai nettari (Dongo, 2026b).

Indicazione ‘con edulcoranti’

Il Food Additives Regulation (EC) No 1333/08 disciplina l’impiego degli additivi alimentari, ivi inclusi quelli con funzione edulcorante, il cui utilizzo è ammesso nelle diverse categorie di bevande, alle condizioni specificate in Allegato II, parte E (categoria 14). Per quanto attiene alle bevande analcoliche (categoria 14.1), il regolamento ammette l’impiego di determinati edulcoranti nella preparazione di nettari di frutta e vegetali e prodotti simili (14.1.3) e bevande aromatizzate (14.1.4), escludendolo invece nelle acque non aromatizzate (14.1.1) e nei succhi di frutta (14.1.2).

Gli alimenti — incluse le bevande — che contengono uno o più edulcoranti autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 1333/2008 devono recare in etichetta, accanto alla denominazione dell’alimento, l’indicazione:

  • «con edulcorante/i», ovvero 
  • «con zucchero/i ed edulcorante/i», qualora essi contengano sia zuccheri aggiunti sia edulcoranti, (regolamento UE n. 1169/2011, Allegato III, punto 2)

‘Senza zuccheri aggiunti – con edulcoranti’?

Ai sensi del Nutrition and Health Claims Regulation (NHCR), ‘l‘indicazione che all’alimento non sono stati aggiunti zuccheri e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto non contiene mono- o disaccaridi aggiunti o ogni altro prodotto alimentare utilizzato per le sue proprietà dolcificanti. Se l’alimento contiene naturalmente zuccheri, l’indicazione seguente deve figurare sull’etichetta: «contiene naturalmente zuccheri»’ (reg. CE n. 1924/06, Allegato).

Il legislatore europeo non ha tuttavia chiarito se gli edulcoranti possano venire effettivamente qualificati, ai fini dell’applicazione della citata norma, quale ‘prodotto alimentare utilizzato per le sue proprietà edulcoranti’. In attesa di un’interpretazione ufficiale e vincolante del regolamento (CE) n. 1924/06 — che solo il legislatore stesso e la Corte di Giustizia hanno potere di fornire — si annota quanto segue:

  • da un lato, l’ampia definizione di «alimento» (o «prodotto alimentare», o «derrata alimentare») offerta dal General Food Law include ‘qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani’ (regolamento CE n. 178/02, articolo 2, comma 1);
  • d’altro canto la lex specialis costituita dal Food Additives Regulation prevede espressamente che gli edulcoranti possano venire utilizzati, tra l’altro, per ‘sostituire gli zuccheri nella produzione di alimenti a ridotto contenuto calorico, alimenti non cariogeni o alimenti senza zuccheri aggiunti’ (reg. CE n. 1333/08, articolo 7, comma 1, lettera ‘a’).

Tra le interpretazioni prive di valore legale vincolante, si segnalano le posizioni opposte di:

  • Commissione europea, la quale in occasione della riunione del gruppo di lavoro su Nutrition and Health Claims, il 9 novembre 2015, sostenne che l’edulcorante debba intendersi come un ‘food used for its sweetening properties’ e il suo uso non sia perciò compatibile con l’indicazione ‘no added sugars’ (Department of Health, UK, 2015);
  • FSAI (Food Safety Authority of Ireland), la quale invece ha adottato l’interpretazione più logica, ad avviso di chi scrive: il concetto di ‘other food used for sweetening purposes’ riguarda alimenti (es. miele, sciroppi) e non gli additivi edulcoranti la cui funzione è appunto definita nello specifico regolamento (CE) n. 1333/08.

A conferma di tale ultimo approccio si evidenzia la diversa formula giuridica utilizzata nella Fruit Juice Directive che — nel disciplinare l’impiego della dicitura ‘senza zuccheri aggiunti’ sull’informazione commerciale relativa ai nettari di frutta — esclude espressamente l’ipotesi che essi contengano ‘edulcoranti come definiti dal reg. (CE) n. 1333/08’, oltre ai prodotti alimentari utilizzati per le loro proprietà dolcificanti (direttiva 2001/112/CE, Allegato I, Parte II, punto 2, quinto trattino, come sostituito dalla Breakfast Directive).

Conclusioni provvisorie

L’indicazione volontaria dell’assenza di zuccheri aggiunti in una bevanda analcolica correttamente designata ‘con edulcoranti’ appare utile ad aiutare il consumatore a distinguerla rispetto ad altre bevande che a seconda dei casi possono contenere zuccheri aggiunti ed edulcoranti, ovvero nessuno di tali ingredienti e additivi.

L’utilizzo della dicitura ‘senza zuccheri aggiunti – con edulcoranti’ non è priva di rischi di contestazione, in un contesto di incertezza del diritto che causa pregiudizio agli operatori del settore alimentare come pure ai consumatori. Ove tali contestazioni venissero sollevate, potrebbe valere la pena di sottoporre la questione interpretativa alla Corte di Giustizia presso l’Unione Europea.

La nostra squadra di FARE (Food and Agriculture Requirements) è a disposizione degli operatori del settore alimentare che intendano costruire solide basi tecnico-giuridiche a fondamento dei propri claim, sottoponendoli ove del caso all’attenzione delle competenti autorità amministrative e politiche, su entrambi i livelli nazionale ed europeo.

Cordialità 

Dario Dongo

Foto di Nienke Kollias da Pixabay 

Riferimenti

Fonti normative dell’Unione Europea

Council Directive 2001/112/EC of 20 December 2001 relating to fruit juices and certain similar products intended for human consumption. Consolidated text: 14/06/2026. http://data.europa.eu/eli/dir/2001/112/2026-06-14 

Directive (EU) 2024/1438 of the European Parliament and of the Council of 14 May 2024 amending Council Directives 2001/110/EC, 2001/112/EC, 2001/113/EC and 2001/114/EC. http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1438/oj 

Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers. Consolidated text: 01/04/2025. http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1169/2025-04-01 

Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on food additives. Consolidated text: 18/08/2026. http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1333/2026-08-18 

Regulation (EC) No 1924/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 on nutrition and health claims made on foods. Consolidated text: 13/12/2014. http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1924/2014-12-13 

Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council of 28 January 2002 laying down the general principles and requirements of food law, establishing the European Food Safety Authority and laying down procedures in matters of food safety. Consolidated text: 01/01/2026. http://data.europa.eu/eli/reg/2002/178/2026-01-01 

Fonti normative italiane

Decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151. Attuazione della direttiva 2001/112/CE, concernente i succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana. Normattiva. Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 05/01/2026: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004;151 

Decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 207. Attuazione della direttiva (UE) 2024/1438. Normattiva. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-30;207 

Atti delle istituzioni europee e nazionali

Department of Health. (2015, November 9). Update from the European Commission’s Working Group meeting on health claims, 9th November 2015 [Bulletin]. UK Government. https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5a8029caed915d74e622cd6f/Commission_Working_Group_on_health_claims_9_Nov_15.pdf 

Food Safety Authority of Ireland. (n.d.). FAQ on when claims can be used. FSAI. https://www.fsai.ie/Business-Advice/Nutrition/Nutrition-and-Health-Claims-Common-Questions 

Articoli di approfondimento

Dongo, D. (2026a, 24 agosto 2026). Succhi di frutta Made in Italy: qualità e innovazione. GIFT (Great Italian Food Trade). https://www.greatitalianfoodtrade.it/succhi-di-frutta/succhi-frutta-made-in-italy/ 

Dongo, D. (2026b, 27 agosto 2026). Nettari di frutta: le nuove regole su zuccheri ed etichette. GIFT (Great Italian Food Trade). https://www.greatitalianfoodtrade.it/succhi-di-frutta/nettari-di-frutta-normativa-etichettatura-zuccheri

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