Gentile avvocato Dario Dongo,
Ho fotografato le etichette fronte e retro di una preparazione gastronomica a scaffale di un supermercato Coop e avrei due domande in proposito:
- il claim ‘Piatto sano equilibrato e bilanciato – Healtyfood’ non è fuorviante per il consumatore?
- è sufficiente indicare lo stabilimento di produzione e bollo CE?
Con difficoltà ho trovato sul sito web del Ministero della Salute che il bollo CE corrisponde effettivamente all’azienda indicata, La Nuova Gastronomia e Pasticceria di Azzano San Paolo (BG).
Molte grazie, Roberto


Risponde l’avvocato Dario Dongo, PhD in diritto alimentare internazionale
Le etichette in esame risultano problematiche sotto diversi aspetti, di seguito riassunti.
Indicazione generica sulla salute
Il Nutrition and Health Claims Regulation (EC) No 1924/2006 definisce le condizioni per l’impiego di indicazioni nutrizionali e sulla salute nell’informazione commerciale relativa agli alimenti.
Il riferimento a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell’alimento per la buona salute complessiva o per il benessere derivante dallo stato di salute è consentito soltanto se accompagnato da un’indicazione specifica sulla salute autorizzata e inclusa negli elenchi dell’Unione (NHCR, art. 10.3).
La Corte di Giustizia presso l’Unione Europea — nella causa C-524/18, Dr. Willmar Schwabe — ha chiarito che la nozione di ‘accompagnamento’ implica un duplice collegamento tra il riferimento generico e l’indicazione specifica:
- un collegamento materiale, che sussiste allorché l’indicazione specifica precisi il significato del riferimento generico;
- un collegamento visivo, che richiede in via di principio la prossimità immediata tra le due diciture, ossia la loro presenza nel medesimo campo visivo.
L’etichetta in esame, nel riportare l’indicazione generica sulla salute ‘Piatto sano equilibrato e bilanciato – Healtyfood’ (ove tra l’altro manca la lettera ‘h’, tra la ‘t’ e la ‘y’), non fornisce altresì un health claim autorizzato idoneo a motivare la stessa.
Nome e indirizzo dell’operatore responsabile
Il Food Information Regulation (EU) No 1169/11 indica, tra le informazioni obbligatorie da riportare in etichetta di tutti i prodotti alimentari preimballati, il nome o la ragione sociale e l’indirizzo completo (comprensivo di numero civico) dell’operatore responsabile (articolo 9.1.h).
L’operatore responsabile per le informazioni in etichetta, si ricorda, è il titolare del marchio con il quale il prodotto viene commercializzato (reg. UE 1169/11, articolo 8.1). La sola indicazione del marchio di identificazione o del bollo sanitario del produttore non è sufficiente.
QUID
Un’altra criticità nell’etichetta in esame riguarda l’indicazione della quantità degli ingredienti caratterizzanti, c.d. QUID (Quantity of Ingredient Declaration). Tale quantità deve infatti venire specificamente riferita al singolo ingrediente, in percentuale rispetto al totale degli ingredienti immessi nella formulazione dell’alimento (reg. UE 1169/11, articolo 22).
La preparazione gastronomica oggetto del presente quesito evidenzia gli ingredienti pollo, patate e broccoli. Nondimeno, il QUID di pollo e patate non è riferito a tali specifici ingredienti bensì agli ingredienti composti che li contengono, la cui composizione è più ampia poiché include altri ingredienti quali oli, rosmarino e sale.
Le percentuali devono pertanto venire corrette, riferendo specificamente alle quantità di pollo e di patate immesse nella preparazione gastronomica, al netto degli altri ingredienti utilizzati (Dongo, 2019).
Allergeni
Le violazioni più gravi — le quali potrebbero comportare misure correttive anche severe (richiamo dei prodotti), da parte delle autorità sanitarie — riguardano invece l’indicazione in etichetta degli allergeni. L’etichetta in esame riferisce infatti che il prodotto ‘può contenere’:
- ‘cereali contenenti glutine’. Il regolamento (UE) n. 1169/11 prescrive di indicare i singoli cereali in questione, rispetto ai quali i consumatori possono avere specifiche allergie. Tali cereali non possono invece venire designati con il nome della categoria (Dongo, 2017);
- ‘frutta a guscio’. Idem c.s. È indispensabile riferire esattamente ai singoli frutti con guscio eventualmente presenti nel prodotto finito;
- ‘anidride solforosa e solfiti’. L’anidride solforosa appartiene alla categoria dei solfiti e può venire citata, in alternativa ai solfiti, solo qualora essa sia il solo additivo appartenente a tale categoria. La presenza dei solfiti non è peraltro soggetta a indicazione dubitativa, poiché essa va misurata nel prodotto finito e indicata solo se la loro concentrazione supera i 10 mg/kg.
Una maggiore attenzione nell’analisi del rischio effettivo di possibile contaminazione crociata da singoli allergeni, oltreché nella sua comunicazione (Precautionary Allergen Labelling, PAL), può oltretutto estendere la fruibilità del prodotto a una più ampia platea di consumatori (Dongo, 2018).
Conclusioni
Le violazioni di legge rilevate nell’etichetta in esame non sembrano esprimere la mala fede dell’operatore, quanto piuttosto la disattenzione verso un insieme di regole indubbiamente complesse, la cui corretta applicazione richiede apposite competenze.
Tale disattenzione può peraltro comportare l’applicazione di sanzioni gravose nei confronti degli operatori stessi oltreché di quelli della grande distribuzione organizzata i quali, come si è visto, sono corresponsabili per il mancato controllo sulla conformità delle etichette degli alimenti da essi distribuiti.
La nostra squadra di FARE (Food and Agriculture Requirements) è a disposizione degli operatori che intendano garantire la piena conformità e trasparenza delle etichette e dell’informazione commerciale relativa ai propri prodotti, alimentari e non.
Cordialmente
Dario
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Riferimenti
Fonti normative e giurisprudenza europea
Court of Justice of the European Union. (2020, January 30). Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG v Queisser Pharma GmbH & Co. KG (Case C-524/18; ECLI:EU:C:2020:60). EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62018CJ0524
Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers. Consolidated text: 01/04/2025. http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1169/2025-04-01
Regulation (EC) No 1924/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 on nutrition and health claims made on foods. Consolidated text: 13/12/2014. http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1924/2014-12-13
Articoli di approfondimento
Dongo, D. (2019, 1 giugno). Ingredienti composti e QUID in etichetta, inganni diffusi. FT (Food Times). https://www.foodtimes.eu/it/consumatori-e-salute/ingredienti-composti-e-quid-in-etichetta-inganni-diffusi/
Dongo, D. (2017, 15 settembre). Allergeni, linee guida. FT (Food Times). https://www.foodtimes.eu/it/consumatori-e-salute/allergeni-linee-guida/
Dongo, D. (2018, 24 giugno). Può contenere allergeni, ABC. FT (Food Times). https://www.foodtimes.eu/it/consumatori-e-salute/puo-contenere-allergeni-abc/





