Gentile avvocato Dongo,
sugli imballaggi dei nostri prodotti alimentari riportiamo da anni la dicitura ‘Proteggi l’ambiente’, subito sopra le indicazioni sui materiali e sulla raccolta differenziata. Dal 27 settembre si applicano le nuove norme sulle asserzioni ambientali e ci domandiamo se questa frase rientri tra quelle vietate. Dobbiamo eliminarla dalle etichette?
Molte grazie,
[lettera firmata]
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo
La dicitura ‘Proteggi l’ambiente’, quando è collocata nel riquadro dell’etichettatura ambientale dell’imballaggio e non è accompagnata da elementi grafici che evocano la natura, è un’esortazione rivolta al consumatore e non un’asserzione ambientale. Può quindi rimanere in etichetta anche dopo il 27 settembre 2026, a condizioni precise che riguardano la sua collocazione e la sua presentazione.
Asserzioni ambientali, le nuove regole
La direttiva (UE) 2024/825 (Empowering Consumers for the Green Transition, in sigla ECGT o EMPCO) ha modificato la direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali, per contrastare le asserzioni ambientali ingannevoli e i marchi di sostenibilità non affidabili. L’Italia ha provveduto al suo recepimento con il decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, che ha modificato il Codice del consumo. Le nuove disposizioni si applicano dal 27 settembre 2026.
Il punto di partenza è la definizione di asserzione ambientale: ‘nel contesto di una comunicazione commerciale, qualsiasi messaggio o rappresentazione avente carattere non obbligatorio a norma del diritto dell’Unione o nazionale, in qualsiasi forma, compresi testi e rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche, quali marchi, nomi di marche, nomi di società o nomi di prodotti, che asserisce o implica che
- un dato prodotto, categoria di prodotto, marca o operatore economico ha un impatto positivo o nullo sull’ambiente oppure
- è meno dannoso per l’ambiente rispetto ad altri prodotti, categorie di prodotto, marche o operatori economici oppure
- ha migliorato il proprio impatto nel corso del tempo’ (dir. 2005/29/CE, art. 2, lett. ‘o’; Codice del consumo, art. 18.1, lett. ‘n-quater’).
La definizione richiede dunque tre elementi, tutti necessari:
- un messaggio volontario, formulato nel contesto di una comunicazione commerciale;
- un oggetto determinato, vale a dire un prodotto, una categoria di prodotti, una marca o un operatore economico;
- un contenuto che asserisce o implica, per quell’oggetto, un impatto ambientale positivo o nullo, minore rispetto ad altri, o migliorato nel tempo.
L’asserzione ambientale generica è quella ‘formulata per iscritto o in forma orale, anche attraverso media audiovisivi, non inclusa in un marchio di sostenibilità e la cui specificazione non è fornita in termini chiari ed evidenti tramite lo stesso mezzo di comunicazione’ (dir. 2005/29/CE, art. 2, lett. ‘p’; Codice del consumo, art. 18.1, lett. ‘n-quinquies’). Formularla senza poter dimostrare un’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali è una pratica vietata in ogni caso (dir. 2005/29/CE, Allegato I, punto 4 bis; Codice del consumo, art. 23.1, lett. ‘d-bis’). Tra gli esempi indicati dal legislatore europeo figurano ‘rispettoso dell’ambiente’, ‘ecologico’, ‘verde’, ‘che salvaguarda l’ambiente’ (dir. UE 2024/825, considerando 9).
Le violazioni vengono accertate dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con sanzioni amministrative fino a 10 milioni di euro (Codice del consumo, art. 27.9).
Etichettatura ambientale degli imballaggi
Le indicazioni che seguono la dicitura in esame hanno una natura diversa. Dall’1 gennaio 2023 tutti gli imballaggi devono riportare la c.d. etichettatura ambientale. La quale comunica la natura dei materiali di cui sono composti, con i codici stabiliti dalla decisione 97/129/CE, e le informazioni utili al consumatore sulla loro destinazione finale (d.lgs. 152/2006, art. 219.5).
Le linee guida ministeriali adottate con decreto n. 360 del 28 settembre 2022 indicano, per gli imballaggi destinati al consumatore:
- la famiglia di materiale accompagnata dalla formula ‘Raccolta differenziata’;
- l’invito ‘Verifica le disposizioni del tuo Comune’.
Le stesse linee guida ammettono informazioni volontarie aggiuntive, tra cui le indicazioni rivolte al consumatore per supportarlo in una raccolta differenziata di qualità.
Le informazioni obbligatorie sono escluse dalla nozione di asserzione ambientale per espressa previsione della definizione. ‘Proteggi l’ambiente’ è invece un’informazione volontaria, e va perciò valutata alla luce dei tre elementi sopra indicati.
Esortazione, non asserzione
La dicitura è formulata con il verbo alla seconda persona singolare dell’imperativo. Il soggetto dell’azione è il consumatore, non l’impresa. La frase non afferma che l’operatore protegge l’ambiente, né che il prodotto o il suo imballaggio abbiano un impatto ambientale positivo, nullo o ridotto, né che tale impatto sia migliorato nel tempo.
Mancano quindi il secondo e il terzo elemento della definizione: l’oggetto del messaggio è il comportamento del consumatore, e il contenuto non suggerisce alcuna prestazione ambientale del prodotto né dell’operatore.
La distanza dalle asserzioni generiche è di natura, non di grado. ‘Ecologico’ o ‘rispettoso dell’ambiente’ sono qualità attribuite al prodotto, che l’operatore deve essere in grado di dimostrare. ‘Proteggi l’ambiente’ non attribuisce alcuna qualità e non contiene alcun vanto da dimostrare o specificare.
Il contesto in cui la dicitura compare
La qualificazione dipende anche dal contesto. Quando la dicitura si trova nello stesso campo visivo delle indicazioni sui materiali e sulla raccolta differenziata, in caratteri di evidenza comparabile, il consumatore medio la legge come intestazione di quel riquadro: un invito a conferire correttamente gli imballaggi dopo l’uso, secondo le regole del proprio Comune. È la stessa funzione che il Codice dell’ambiente assegna all’etichettatura ambientale.
Conta altresì l’assenza di elementi grafici. I servizi della Commissione europea, nelle domande e risposte sulla direttiva ECGT pubblicate nel settembre 2026 (prive di valore vincolante), osservano che immagini e colori associati alla sostenibilità ambientale possono costituire asserzioni implicite e che, se combinati con parole scritte o pronunciate, possono dare luogo a un’asserzione ambientale generica. Un riquadro di solo testo, privo di foglie, gocce, globi o sfondi verdi, è evidentemente escluso.
Il ministero delle Imprese e del Made in Italy, nelle risposte alle domande frequenti sul decreto legislativo 30/2026 aggiornate all’1 ottobre 2026, ha ripreso la stessa impostazione: la valutazione ‘deve essere effettuata caso per caso, tenendo conto del contesto commerciale complessivo, compresi gli elementi visivi, l’imballaggio del prodotto, il marketing e se la presentazione sia suscettibile di indurre il consumatore medio a ritenere che il prodotto o il marchio abbia un impatto sull’ambiente’ (FAQ, sezione B, risposta 1).
La dicitura così presentata rispetta infine le regole generali. Non induce in errore sulle caratteristiche dell’alimento, non è ambigua né confusa (reg. UE 1169/2011, art. 7.1 e art. 36.2), e non è idonea a falsare il comportamento economico del consumatore, al quale non prospetta alcun vantaggio ambientale legato all’acquisto (Codice del consumo, art. 20.2).
Alternative di diversi tenori
La valutazione potrebbe condurre a diverso esito, sulla base di un’analisi caso per caso, nei casi alternativi in cui:
- la frase venga spostata sul fronte della confezione o isolata dall’etichettatura ambientale, assumendo così il ruolo di uno slogan che potrebbe venire associato al marchio;
- l’imperativo diventi un predicato riferito al prodotto e/o al suo imballaggio, o al marchio o all’operatore (es. ‘la confezione che protegge l’ambiente’; o anche soltanto ‘proteggiamo l’ambiente’);
- il testo venga affiancato da foglie, alberi, globi, colori o altri segni che richiamano la natura;
- la stessa formula venga ripresa in pubblicità, sul sito web o sui social media accanto al marchio, al di fuori del contesto delle istruzioni di raccolta;
- i caratteri le attribuiscano un’evidenza sproporzionata rispetto alle informazioni obbligatorie che la accompagnano.
In ciascuna di tali ipotesi il messaggio potrebbe venire percepito come un vanto ambientale dell’impresa, con il conseguente onere di specificarlo e dimostrarlo, e con il rischio di ricadere nel divieto delle asserzioni generiche.
Etichette e imballaggi già stampati
Per le diciture che invece ricadano nei divieti, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha chiarito il destino delle scorte:
- i prodotti fabbricati o confezionati prima del 27 settembre 2026 possono venire commercializzati anche dopo tale data, purché l’operatore sia in grado di dimostrarlo (FAQ, sezione C, risposta 3);
- gli imballaggi e le etichette prodotti o acquistati prima di quella data possono venire utilizzati anche in seguito, per beni deperibili e durevoli, entro l’orizzonte orientativo di sei mesi indicato dalla circolare ministeriale del 27 agosto 2026 (FAQ, sezione C, risposta 4);
- rimane fermo l’onere di compiere ogni sforzo ragionevole e proporzionato per informare correttamente i consumatori, ad esempio con etichette adesive, cartelli a scaffale o avvisi nelle vendite online (FAQ, sezione C, risposta 1).
I criteri di proporzionalità condivisi dalle autorità europee di tutela dei consumatori sono illustrati su Food Times (Dongo, 2026).
Supporto qualificato
FARE (Food and Agriculture Requirements), divisione di WIISE S.r.l. Società Benefit, assiste le imprese alimentari e della GDO nel censimento e audit di etichette, imballaggi, siti web e pubblicità, identificazione dei rischi e ricerca delle soluzioni, revisione delle informazioni e del loro fondamento tecnico-scientifico, redazione dei programmi di compliance. Con la prospettiva di istituire o aggiornare sistemi di governance volti a prevenire e mitigare i rischi di sopravvenienze passive legati a questi temi. Per prenotare una consulenza introduttiva è sufficiente scrivere a legal@wiise.it.
Dario Dongo
Riferimenti
Fonti normative dell’Unione Europea
Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council of 11 May 2005 concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market. Consolidated text: 27/09/2026. http://data.europa.eu/eli/dir/2005/29/2026-09-27
Directive (EU) 2024/825 of the European Parliament and of the Council of 28 February 2024 amending Directives 2005/29/EC and 2011/83/EU as regards empowering consumers for the green transition through better protection against unfair practices and through better information. OJ L, 2024/825, 6.3.2024. http://data.europa.eu/eli/dir/2024/825/oj
Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers. Consolidated text: 01/04/2025. http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1169/2025-04-01
Commission Decision 97/129/EC of 28 January 1997 establishing the identification system for packaging materials pursuant to European Parliament and Council Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste. OJ L 50, 20.2.1997, p. 28. http://data.europa.eu/eli/dec/1997/129/oj
Documenti della Commissione europea
European Commission, Directorate-General for Justice and Consumers. (2026, September). Questions & Answers – Directive on empowering consumers for the Green Transition. https://commission.europa.eu/document/download/3c257883-bb2a-4dd9-a6dc-501d587bb34f_en?filename=Q%26A%20ECGT_Directive_Sept%202026.pdf
Fonti normative italiane
Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ‘Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229’. Normattiva. Ultima versione consolidata: 16/05/2026. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206
Decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, ‘Attuazione della direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione’. Normattiva. Ultima versione consolidata: 24/03/2026. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-02-20;30
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ‘Norme in materia ambientale’, articolo 219. Normattiva. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152
Ministero della Transizione ecologica. (2022, 28 settembre). Decreto n. 360, ‘Linee guida sull’etichettatura degli imballaggi ai sensi dell’art. 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152’. https://www.mase.gov.it/portale/documents/d/guest/linee_guida_etichettatura_ambientale_27-09-2022-pdf
Documenti del ministero delle Imprese e del Made in Italy
Ministero delle Imprese e del Made in Italy. (2026, 1 ottobre). Responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde – Risposte alle domande frequenti (FAQ). https://www.mimit.gov.it/it/assistenza/domande-frequenti/responsabilizzazione-dei-consumatori-per-la-transizione-verde-risposte-alle-domande-frequenti-faq
Articoli di approfondimento
Dongo, D. (2026, 14 luglio). Environmental claims e scorte di magazzino, la road-map. FT (Food Times). https://www.foodtimes.eu/it/sistemi-alimentari/environmental-claims-scorte-magazzino-road-map/
Dongo, D., Della Penna, A.A. (2026, 15 maggio). Asserzioni ambientali e pratiche commerciali sleali. FT (Food Times). https://www.foodtimes.eu/it/consumatori-e-salute/direttiva-asserzioni-ambientali-pratiche-sleali/





