Egregio avvocato Dongo,
la nostra catena di supermercati è interessata alla vendita di burrata e stracciatella, ove possibile anche di mozzarella sfusa. Ci è stato tuttavia riferito che la normativa italiana prevede l’obbligo di preconfezionamento all’origine alla vendita dei formaggi freschi a pasta filata.
Il ministero delle Attività Produttive in effetti, nella propria circolare 10 novembre 2003 n. 168, alla lettera ‘n’, richiama che ‘i formaggi freschi a pasta filata destinati al consumatore devono essere posti in vendita preconfezionati’ all’origine, ai sensi del decreto legislativo 109/1992 (articolo 23)
Molte grazie, Cristiana
Risponde l’avvocato Dario Dongo, PhD in diritto alimentare internazionale
Cara Cristiana,
la vendita al consumatore finale di mozzarella sfusa è stata in effetti vietata, in Italia, per oltre due decadi. La situazione è tuttavia cambiata.
Indice dei contenuti
- Mozzarella sfusa, lo storico divieto in Italia
- Food Information Regulation
- Italia, abrogazione della normativa previgente
- Mozzarella sfusa, via libera alla vendita
- Pollo con salsa al ginepro, quale origine in etichetta? Risponde l’avvocato Dario Dongo
- ‘Use-by date’ sui ‘food contact materials’ biodegradabili? Risponde l’avvocato Dario Dongo
- Nutrition and health claims, perifrasi e varianti lessicali ammesse? Risponde l’avvocato Dario Dongo
Mozzarella sfusa, lo storico divieto in Italia
Il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 109 – nel recepire in Italia la prima Food Labelling Directive 1979/112/EEC e sue successive modifiche – aveva introdotto, come era d’uso, alcune norme nazionali di specifico interesse dei settori produttivi. Tra queste, il divieto di vendita dei formaggi freschi a pasta filata allo stato sfuso.
Soltanto i caseifici con annesso esercizio di vendita potevano commercializzare al dettaglio la mozzarella sfusa. E l’ex ministero dell’Industria, nella circolare 168/2003, aveva tra l’altro precisato che tale divieto non poteva venire eluso aggiungendo alla mozzarella sfusa ‘un po’ d’olio e/o qualche oliva’.
Food Information Regulation
Food Information Regulation (EU) No 1169/11 ha introdotto una riforma strutturale nella disciplina europea di etichettatura, presentazione e pubblicità. Non tanto nel contenuto delle prescrizioni – sostanzialmente invariate rispetto all’ultima Food Labelling Directive 2000/13/EC consolidata – quanto nell’approccio sistemico.
L’informazione al consumatore è infatti ora soggetta a regole uniformi:
– le disposizioni nazionali preesistenti che contenevano norme ulteriori rispetto alle regole UE dovevano venire notificate dagli Stati membri interessati alla Commissione europea prima dell’applicazione del FIR, a pena della loro decadenza;
– gli Stati membri sono altresì tenuti a notificare a Bruxelles ogni progetto di norma tecnica nazionale in materia di informazione al consumatore, ai sensi del regolamento stesso ovvero del Technical Regulations Information System, TRIS Directive (EU) 2015/1535.
Italia, abrogazione della normativa previgente
Il decreto legislativo 231/2017 – che ha introdotto in Italia un apposito regime sanzionatorio per le violazioni del Food Information Regulation (EU) No 1169/11 – ha abrogato in via definitiva il previgente decreto legislativo 109/1992 in materia di ‘etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari’.
Il governo italiano di allora non ha notificato a Bruxelles alcuna delle norme contenute nel predetto decreto legislativo, le quali perciò hanno perso definitivamente efficacia. Il maldestro tentativo di restituire applicazione ad alcune di tali norme attraverso una circolare ministeriale è a sua volta inefficace. (1)
Mozzarella sfusa, via libera alla vendita
L’obbligo di vendita dei formaggi a pasta filata previo preconfezionamento, in Italia, è quindi decaduto con l’entrata in vigore del regolamento (UE) 1169/11 e il difetto di notifica alla Commissione Europea, nei tempi ivi stabiliti, della normativa che in Italia vi preesisteva.
Le circolari ministeriali non possono ovviamente supplire, né produrre alcun effetto nei confronti degli amministrati. La mozzarella – sia essa di bufala o di latte vaccino (fior di latte), così come la burrata e la stracciatella – può quindi venire venduta sfusa.
Cordialmente
Dario
11 Novel food, risponde l’avvocato Dario Dongo
Gentile avvocato Dongo,
sto conducendo una ricerca su un amminoacido e sto cercando di capire se è possibile procedere a una notifica di alimento tradizionale, anziché richiedere un’autorizzazione per un novel food. Data la Sua competenza, apprezzerei molto il Suo punto di vista su questa questione.
Questo aminoacido naturale è stato approvato per uso alimentare in alcuni Paesi non europei. Tuttavia, negli ultimi due decenni alcune autorità alimentari nazionali nell’UE si sono opposte all’aggiunta dell’amminoacido isolato agli alimenti di consumo di massa. Questo precedente suggerisce che le obiezioni sulla sicurezza potrebbero invece richiedere una procedura ordinaria di autorizzazione novel food.
Qualsiasi spunto che potrebbe condividere riguardo alle prospettive di una notifica alimentare tradizionale di successo per questo aminoacido sarebbe immensamente utile. Grazie ancora una volta per i Suoi illuminanti contributi alla comprensione delle normative alimentari e agricole in Europa.
Cordiali saluti, Jason
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare internazionale
Caro Jason,
È un piacere conoscerti e sono contento che apprezzi il nostro lavoro.
Il primo passo è cercare prove di un consumo effettivo di questo ingrediente alimentare a un livello significativo in almeno una regione di un Paese UE-28 prima del 15 maggio 1997. Sia la letteratura scientifica che la letteratura grigia possono essere utili per raggiungere questo obiettivo. Anche i pareri delle agenzie alimentari nazionali possono risultare utili, per dimostrare che alimenti di consumo generale che contengano l’amminoacido siano stati immessi sul mercato dei Paesi interessati (prima del 15 maggio 1997).
Qualora invece non risulti possibile raccogliere le prove necessarie, si può allora attivare la procedura semplificata di registrazione dei novel food con una ‘storia di utilizzo sicuro come alimento in un Paese terzo’ . (1) Questa procedura non richiede la preparazione di un dossier completo (e spesso esteso) sui nuovi alimenti, rendendola significativamente più semplice e più conveniente rispetto al processo standard.
In ogni caso, sarà importante affrontare in anticipo eventuali preoccupazioni sollevate dalle autorità nazionali, per aiutare a prevenire potenziali obiezioni da parte degli Stati membri quando la Commissione europea li consulta e discute il dossier presso il Comitato permanente PAFF (Plants, Animals, Food and Feed). Non esitare a contattarci se hai bisogno di assistenza: questa è una delle nostre aree di lavoro preferite!
Saluti,
Dario
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- Riferimenti
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Riferimenti
(1) Dario Dongo (2022). Notifica di alimenti tradizionali da paesi terzi come Novel Foods nell’UE. Food Times . https://tinyurl.com/3st33sd2






